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Disponibile il 50esimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Immagine Disponibile il 50esimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

15/05/2024

È stato aggiornato l’Elenco dei soggetti abilitati a fare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. La pubblicazione del nuovo elenco, che sostituisce il precedente, è avvenuta tramite il Decreto Direttoriale n. 39 del 24 aprile 2024, per opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dove trovare il nuovo Elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

L’elenco aggiornato è disponibile qui.

Include tutti i soggetti autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come definito nel punto 3.7 dell’Allegato III al decreto del 11 aprile 2011, in conformità con l’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: cosa c’è da sapere

La verifica periodica è uno degli strumenti principali per mantenere, nelle attrezzature da lavoro, il livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio.

Lo scopo di effettuare le verifiche periodiche non è quello di mantenere la macchina come nuova; lo scopo è piuttosto quello di mantenerla sicura, nonostante l’usura, fare in modo che resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti della direttiva macchine al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio.

Le verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro sono una responsabilità del datore di lavoro. Ciò non significa che debba essere lui, in prima persona, ad occuparsi dei controlli. Significa invece che spetta a lui richiedere i controlli, o dare mandato esplicito al preposto, e far si che vengano effettuati dai soggetti abilitati.

La normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche).

Chi sono i soggetti abilitati e quali sono i requisiti necessari

I soggetti abilitati sono enti e aziende riconosciuti dal legislatore tramite Decreto, come soggetti che hanno la struttura e le competenze per effettuare le verifiche periodiche.

La normativa prevede dei requisiti minimi, vediamo di seguito quali sono.

Requisiti generali

  • Certificato di accreditamento: rilasciato da un ente di accreditamento europeo ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che attesti la competenza del soggetto nel settore specifico per cui si richiede l’abilitazione.
  • Personale tecnico: deve essere dipendente o collaboratore esclusivo del soggetto abilitato. Sono vietate forme di subappalto, salvo casi eccezionali.
  • Procedura operativa: deve definire l’iter per le verifiche e il rilascio delle attestazioni di verifica, in conformità all’allegato II del D.Lgs. 81/2008.
  • Organigramma: deve evidenziare la struttura operativa per ogni Regione e indicare il responsabile tecnico, con comprovata esperienza dihttps://www.tcemagazine.it/61817/disponibile-il-50esimo-elenco-dei-soggetti-abilitati-alle-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro/ almeno 10 anni nel settore.
  • Polizza assicurativa: di responsabilità civile senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000€ per anno e 3.000.000€ per sinistro.

Requisiti per il personale tecnico

  • Titoli di studio:
    • Laurea magistrale in ingegneria (classi LM-4, da LM-20 a LM-35) o laurea specialistica (classi 4/S, da 25/S a 38/S) con almeno 2 anni di esperienza nel settore delle attrezzature da verificare.
    • Laurea (classi L7, L8, L9, L17, L23) o laurea (classi 8, 9, 10, 4) con almeno 3 anni di esperienza nel settore delle attrezzature da verificare.
    • Diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle attrezzature da verificare.
  • Formazione: il personale deve aver ricevuto idonea formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Altri requisiti

  • Modelli di gestione: l’adozione di modelli di gestione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 costituisce un titolo preferenziale per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
  • Divieto di conflitto d’ interesse: i soggetti che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima verifica periodica per la specifica attrezzatura per cui hanno rilasciato la certificazione CE.

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